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Displaying items by tag: Web Reputation

Web Reputation

Thursday, 22 April 2010 14:57 Published in Web Marketing & Reputation

Come parlano di me? Cosa dicono della mia azienda? Come è percepito il nostro prodotto? Come ci vedono i nostri consumatori? Queste domande hanno - da sempre - interessato non solo gli analisti di mercato e i ricercatori, ma anche tutte le persone che, in un modo o nell'altro sono attente alla loro immagine e alla loro reputazione, sia essa online o meno.

In questa stessa sede abbiamo spiegato cosa sia il buzz marketing e come questo nuovo fenomeno del web stia largamente prendendo piede, soprattutto presso le aziende più grandi e più attente ai fenomeni del mercato attuale. Ebbene, ciò che diviene interessante ora è comprendere come tale "buzz", tale passaparola, si possa misurare e mettere in relazione direttamente all'immagine di un'azienda o alla propria web-reputation.

Tracciare le conversazioni che avvengono online è un po' come "tastare il polso" dei consumatori nelle comuni ricerche di mercato: per farlo correttamente, però, sono necessarie competenze particolari e strumenti altrettanto peculiari, oltreché una buona dose di pazienza e di attenzione.

Dividiamo la nostra trattazione in due grossi filoni: (1) uno volto a proporre alcuni strumenti e vie per analizzare la propria reputazione in forum e blog - considerati per comodità web 1.0 - e l'altra (2) dedicata più all'area dei social network e di altri servizi web 2.0.

Il buzz e la web reputation nel web 1.0

Utilizziamo la distinzione 1.0/2.0 semplicemente per praticità: intendendo semplicemente distinguere l'universo blog e forum da quello dei social network. Effettuare ricerche all'interno del primo dei due universi di riferimento non è così complesso come può sembrare in apparenza. La maggior parte dei forum e dei blog possiede un buon motore di ricerca integrato, che consente di effettuare ricerche mirate; molti sono poi gli strumenti messi a disposizione dalla rete che facilitano il compito di chi intende fare questo tipo di ricerche.

È necessario, però, fare un lavoro - a priori - che risulta di fondamentale importanza per l'intera analisi: la selezione delle fonti d'interesse. Limitare il proprio universo di indagine è indispensabile per evitare di perdere troppo tempo e di ottenere il massimo del risultato con il minimo dello sforzo.

Facciamo un esempio: se intendiamo effettuare una ricerca sulla reputazione del brand BMW e su come questo venga percepito dalle utenze in rapporto ad alcuni elementi specifici (presenza online, viaggi, costi, consumi, qualità/prezzo, etc.) dovremo selezionare determinate fonti privilegiate che ci permettano di indagare come il marchio BMW venga riconosciuto dai consumatori. Selezioneremo quindi forum e blog specifici del mondo automobilistico, fonti specifiche sui motori, anche - se presenti - corporate blog dell'azienda o forum e canali di informazione ufficiali.

 

 

Web Aziendale Obblighi

Thursday, 22 April 2010 14:39 Published in ICT Laws Regulations

Il sito web aziendale è, a volte, un'importante vetrina per molte società; altre volte, è il mezzo mediante il quale le aziende svolgono la propria attività (ad esempio, le aziende che vendono on line). Alcune informazioni societarie, però, devono obbligatoriamente essere rese pubbliche sul sito web aziendale: ancor oggi non è raro imbattersi in siti che non contengono le informazioni previste dalla normativa vigente (dalla partita IVA alle informazioni di cui all'art. 2250 del Codice civile. In caso di sanzioni, potrebbero sorgere diatribe fra le Società e chi ha materialmente realizzato il sito web, ad esempio una web agency: a chi imputare la responsabilità per l'omessa indicazione delle informazioni previste dalla legge?. Oggi cerchiamo di fare chiarezza su quali dati societari devono essere resi pubblici on line (con l'espressa avvertenza che per determinate tipologie di attività può essere necessario fornire ulteriori elementi sul sito web o su altri spazi "digitali").

L'indicazione della partita IVA e le sanzioni

Dal 2001, chi è titolare di partita IVA (o, in termini più rigorosi, "i soggetti passivi IVA") e dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, deve indicare il numero di partita IVA sull'home page di tale sito web. La norma che dispone tale obbligo è chiarissima (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 633/72), come ha affermato l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 16 maggio 2006, n. 60).

Questo il testo dell'art. 35, comma 1, D.P.R. 633/72:

"I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che  deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".

L'omessa indicazione, che costituisce un caso di violazione della legge tributaria, è punita con una sanzione amministrativa che può variare da € 258,23 a € 2.065,83.

L'articolo 2250 del Codice civile dopo la riforma del 2009

L'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; c.d. legge comunitaria 2008), ha introdotto 3 commi all'art. 2250 del Codice civile.

Di particolare interesse ai nostri fini è l'ultimo di essi, che costituisce l'ottavo comma del novellato art. 2250, ai sensi del quale le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.A.p.A.) e le società a responsabilità limitata (S.R.L.) "che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".

I primi quattro commi dell'art. 2250 del Codice civile così dispongono:

"Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio".

Tradotto in pratica, Società per azioni e Società a responsabilità limitata dovranno inserire sul proprio sito web le seguenti informazioni:

-        sede della società;

-        ufficio del registro delle imprese presso il quale la Società è iscritta e il relativo numero d'iscrizione;

-        capitale sociale versato;

-        (eventuale) dopo lo scioglimento, indicazione che la Società è in liquidazione;

-        (eventuale; solo per S.p.A. e S.R.L. a socio unico) indicazione la Società ha un unico socio.

"Spazio elettronico destinato alla comunicazione"?

L'ampia dizione della norma non sembra lasciar adito a dubbi: oltre ai siti web, anche eventuali altri luoghi "virtuali" dovranno contenere l'indicazione delle informazioni di cui al paragrafo precedente (dunque, in ipotesi, anche uno spazio su "Second Life" o una pagina Facebook), pena l'applicazione delle sanzioni sin qui menzionate

Conclusioni

Come si può notare, gli adempimenti previsti dalla legge nei casi sopra citati non sono particolarmente gravosi. Basta, infatti, ricordarsi di indicare le informazioni previste per evitare di incorrere nelle sanzioni sopracitate: come abbiamo visto, le sanzioni (per l'omessa indicazione della partita IVA e delle informazioni di cui all'art. 2250 del Codice civile), invece, risultano alquanto gravose, se le paragoniamo all'illecito effettuato.

Sia consentito rilevare, altresì, che queste norme esemplificano una problematica, comunque non nuova, che potrebbe acuirsi nel tempo: l'emanazione di testi legislativi molto ampi che regolano numerosi settori diversi con disposizioni più o meno minuscole, che per tali motivi restano poco conosciute sino a quando non inizia l'irrogazione delle sanzioni.

 

 

Internet diffamazione

Thursday, 22 April 2010 14:22 Published in Web Marketing & Reputation

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 25 luglio 2008 - I requisiti della rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza, costituiscono condizione essenziale per l’esercizio del diritto di critica e di cronaca, e devono pertanto essere rispettati anche per le informazioni diffuse tramite Internet, salvo incorrere, nel caso contrario, nelle sanzioni previste per il reato di diffamazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 1 – 25 luglio 2008, n. 31392

(Presidente Rotella – Relatore Fumo)

Osserva

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27.9.2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto A. A., con la formula il fatto non costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in danno della VINAVIL spa, con riferimento alla pubblicazione sul sito www.legambienteverbano.com del contenuto di una denunzia presentata alla AG nei confronti della predetta spa (corredata da una foto dello stabilimento), contenente “in neretto†la frase “anche VINAVIL scarica cancerogeni nel lagoâ€, oltre al sottotitolo
“denunziata l’azienda per aver camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamentoâ€.

Ricorre per cassazione -ovviamente ai soli fini civili- il difensore della PC VINAVIL spa e deduce:

a) inosservanza ed erronea applicazione di legge.

Innanzitutto, la sentenza di appello non dà nessun conto dell’iter logico seguito e della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo grado, di talché la sentenza di appello singolarmente manca del suo “oggettoâ€. In secondo luogo, la Corte di merito non ha chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai sensi dell’art 596 c.p. (exceptio veritatis), ovvero ex art 51 c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla violazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p., che era quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a carico dei responsabili della VINAVIL (al più poteva essere effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A. non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente riferito della presentazione di una denunzia, ma che, essendo proprio ella l’autrice della stessa, la aveva diffusa sul web per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica, della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione delle acque inquinanti).

In terzo luogo (e in ogni caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben conosceva i parametri tabellari che la VINAVIL doveva rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo quando si legge in sentenza, la stessa non avrebbe assunto le opportune in formazioni prima di diffondere via internet la notizia, b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a contraddittorietà della motivazione, atteso che, per il corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata). Quindi va verificata l’osservanza del parametro della continenza. Ebbene l’imputata, una volta sporta la sua denunzia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente offensive. Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante l’art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella ipotesi ex art. 51 medesimo codice, l’onere di provare la verità del fatto grava interamente sull’imputato.

Infine, per completezza, la ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denunzia presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist. Verbania, ha emesso pronunzia di assoluzione nei confronti del direttore dello stabilimento VINAVIL perché il fatto non costituisce reato (sentenza passata in giudicato). Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Vanno tuttavia premesse alcune precisazioni.

La diffamazione tramite internet costituisce certamente un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell’art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della “pagina webâ€, il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall’art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all’individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell’esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può “produrre†critica e cronaca.

Sulla base di tale preventiva considerazione, va da sé che la sfera di operatività della c.d. exceptio veritatis risulta notevolmente ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto riferito costituisce comunque presupposto del corretto esercizio del diritto di cronaca e, con le dovute precisazioni, anche di quello di critica, dall’altro, che due dei casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui al l’art. 596 cp (addebito a PU per fatto attinente alla sue funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono – il più delle volte – gli estremi del requisito della rilevanza sociale, che come è noto, costituisce (unitamente – appunto – alla verità del narrato e alla continenza della espressione) conditio sine qua non per l’efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica.

Orbene, la sentenza impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità della A., tra l’applicazione della disciplina ex art. 596 e quella ex art 51 c.p., optando, alla fine – correttamente – per quest’ultima.

Infatti, se è vero quel che si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che l’imputata, immettendo “in rete†le notizie di cui al capo di imputazione) intendeva sostanzialmente rendere una informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di tutti coloro che – in un arco temporale più o meno ampio – si sarebbero collegati con il “sito†di Legambiente. La A. dunque si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e, dato “il taglio†delle notizie, come riportato in sentenza, anche quello di critica.

Tanto premesso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza, vale dire se l’argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondente alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di “decenza espressivaâ€).

Ebbene, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la motivazione appare incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese, dopo avere, per molte pagine, illustrato l’aspetto tecnico della vicenda, con particolare riferimento all’inquadramento delle sostanze prodotte dalla spa VINAVIL come scarto di lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l’avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tali sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella terzultima pagina della sentenza infatti si legge: “..manca invero la prova certa …che corrisponda al vero che il trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione dell’acqua di lavorazione e quindi all’abbassamento surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell’art. 9 citato e invero….. risulta che l’acqua di raffreddamento immessa nel reattore era fondamentale al controllo del processo per evitare l’effetto run away di polimerizzazione, ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento andavano a finire ecc..â€.

Per altro, la pagina successiva si apre, al primo capoverso, con l’espressione “che in relazione al trattamento dei reflui, l’appellante abbia assunto precise informazioni…ecc.â€, espressione che, non solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte territoriale, in ultima analisi, affermi – come sarebbe necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo – o neghi – come apparirebbe dalla interpretazione letterale – che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i dovuti accertamenti.

Né si può ragionevolmente sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga) che oggetto della notizia immessa “in rete†fosse la esistenza di una denunzia (circostanza sicuramente vera), e non anche la verità dei fatti denunziati, dal momento che, come segnalato dalla ricorrente PC, il soggetto che presentò la denunzia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talché la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione “notarile†della esistenza di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa (oltre che delle considerazioni della denunziante).

Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni e della sentenza impugnata è tutt’altro che chiara e comprensibile.

Si impone dunque annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno riservate “al definitivo†Giudice di rinvio è il giudice civile di appello competente per valore.

P.Q.M.

La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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